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Equo Indennizzo per Eccessiva Durata del Processo


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La c.d. legge Pinto (L.89 del 24 marzo 2001) ha introdotto, nel nostro ordinamento, uno strumento che prevede un’equa riparazione a “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione “.

Pertanto, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, a prescindere dall’esito della lite, si ha diritto ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata. Lo studio assiste il cliente in tutte le fasi volte ad ottenere il giusto indennizzo dovuto.

 

 


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