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Diffamazione a Mezzo di Stampa


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False informazioni arrecanti danno alla reputazione di un’altra persona od entità integrano la diffamazione a mezzo stampa.

Lo studio offre assistenza sia ai soggetti che si ritengono lesi, dando loro modo di difendersi (rettifica) e di ottenere un risarcimento danni, che ai soggetti (giornalisti, editoriali, direttori) ritenuti responsabili della diffamazione.


La diffamazione, in diritto penale italiano, è il delitto previsto dall’art. 595 del Codice Penale secondo cui:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con lareclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.


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