Lo studio offre attività di assistenza e consulenza nei principali settori dei diritti reali quali proprietà, distanze legali, luci e vedute, immissioni, usufrutto, uso, abitazione, servitù, usucapione, trascrizione, possesso.
Il diritto reale è un diritto che conferisce un potere assoluto ed immediato su una cosa. La dottrina più recente affida ai diritti reali i caratteri dell’immediatezza, dell’assolutezza e dell’inerenza.
Per immediatezza si intende la soggezione della cosa al titolare del potere, il quale non necessita di una prestazione altrui per esercitare il suo potere. Per assolutezza si fa riferimento al potere del titolare, in grado di tutelare la cosa a fronte del dovere generale di non ingerenza da parte di tutti i consociati. L’inerenza indica invece il potere del titolare del diritto di opporre il proprio diritto nei confronti di un possessore o di chiunque altro vanti un diritto sulla cosa.
I diritti reali si suddividono in diritti reali di godimento , quale corrispettivo dei cosiddetti diritti reali di godimento su cosa altrui ( o diritti reali minori ) , e diritti reali di garanzia.
Il diritto reale di godimento per antonomasia è la proprietà, quelli su cosa altrui sono l’uso, l’usufrutto, enfiteusi, superficie, abitazione e servitù. I diritti reali di garanzia sono il pegno e l’ipoteca.
Lo studio offre attività di assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, nelle spesso controversie circostanze inerenti:
proprietà: è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico (art. 832 del codice civile italiano). Nel linguaggio comune, il termine “proprietà”, oltre alla situazione giuridica soggettiva designa anche il bene oggetto del diritto.
distanze legali: In linea di principio, l’attività di godimento del proprietario deve essere contenuta entro i propri confini. Fra proprietari confinanti capita spesso che il godimento di uno interferisca con il godimento dell’altro, limitandolo o pregiudicandolo. Per alcuni aspetti tali interferenze trovano nella legge specifici criteri di contemperamento.
luci e vedute: L’interesse di ciascun proprietario a ricevere aria e luce dalle finestre del proprio edificio è in conflitto con l’interesse del vicino a non trovarsi esposto a sguardi indiscreti o a minacce della sicurezza propria e dei propri beni. La legge distingue tra luci e vedute.
immissioni: L’interferenza del godimento di un fondo con il godimento di un altro fondo trova un ulteriore criterio legale di regolazione nel caso delle immissioni, da un fondo all’altro, di fumo, di calore, di rumori e, in genere, in tutti i casi di propagazione di sostanze inquinanti, di vibrazione e così via. Il criterio legale per la soluzione del conflitto è quello della normale tollerabilità.
usufrutto: è un diritto reale minore, consistente nella facoltà di godimento di un bene uti dominus (utilizzandolo per il proprio vantaggio, potendo percepirne anche i frutti), limitata solo dal non poterne trasferire la proprietà principale e al rispetto della destinazione economica impressavi dal proprietario.
uso e diritto di abitazione: è un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, disciplinato, insieme al diritto reale di abitazione e che differisce dall’usufrutto per elementi qualitativi e quantitativi. Il diritto reale di abitazione è più circoscritto del diritto di uso: ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.
servitù è un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, consistente in “un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario“.
usucapione: è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa. Può accadere. infatti, che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà, il possessore lo acquista.
trascrizione: La trascrizione è un mezzo di pubblicità legale, consistente nell’annotazione di determinati atti giuridici in appositi Registri pubblici. La trascrizione consiste nell’annotazione su un registro pubblico di un atto, dal quale risulta che una persona è titolare di un determinato diritto reale su un immobile o su un bene mobile registrato. Il titolare del diritto reale immobiliare ha l’onere di trascrivere gli atti con i quali la proprietà viene trasferita, i diritti reali di godimento vengono costituiti, modificati, estinti. Talvolta sorgono controversie relative alla trascrizione degli atti, che necessitano di ricorrere alla giustizia civile per essere risolte positivamente.
possesso: è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Sono molto frequenti le azioni giudiziarie volte, anche via d’urgenza, a tutelare il possesso da danni incombenti. Le azioni a tutela del possesso sono, infatti, azioni processuali che hanno come scopo la difesa del possesso indipendentemente dall’accertamento del diritto che ne dovrebbe essere alla base. Forniscono una tutela provvisoria destinata a cessare di fronte alle azioni che accertano il diritto. Il possesso, difatti, è una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di un diritto reale ed in quanto tale è tutelato con apposite azioni processuali, il cui scopo è di impedire che con azioni violente o clandestine il possessore possa essere privato o turbato nel suo possesso.
L’azione di reintegrazione (o spoglio): ad essa è legittimato chiunque sia stato con violenza, anche non fisica, oppure occultamente spogliato del possesso ed è volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso stesso.
L’azione di manutenzione: ad essa è legittimato chiunque sia stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili, il quale può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo
La denuncia di nuova opera è l’azione a carattere preventivo che può essere promossa sia per difendere il possesso che per difendere il diritto di proprietà o altro diritto reale, quando la nuova opera non sia ancora terminata. L’azione è diretta ad ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta.
La denuncia di danno temuto è l’azione con cui il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, si rivolge all’autorità giudiziaria quando teme che da un fattore esterno (ad esempio, un albero, una costruzione, etc.) stia per derivare un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto.
Gli atti emulativi sono gli atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri, configurandosi così come abuso del diritto. Requisiti della emulatività sono:
- un atto di esercizio del diritto di proprietà (ad esempio, l’innalzamento di un muro di cinta);
- la finalità pregiudizievole (ad esempio, perché il muro di cinta, straordinariamente alto, ostruisce la veduta del vicino);
- l’inutilità dell’atto (ad esempio, perché la sua unica finalità è quella di togliere la veduta al vicino).
Tali atti sono vietati: la ratio di un tale divieto va ravvisata nel principio dell’abuso del diritto poiché il titolare del diritto di proprietà che compia un atto costituente esercizio del suo diritto, senza che questo tuttavia persegua un interesse socialmente apprezzabile, e anzi ove quest’atto persegua un fine riprovevole, compie un atto emulativo vietato dalla legge.